Voghera – 26 Giugno 2024 – Settimana densa di consigli comunali, il primo si è tenuto il 24 giugno alla sera e si è aperto con le comunicazioni della sindaca che di fatto avvertiva in modo minaccioso i consiglieri di non fare allarmismi sul problema topi se no li avrebbe denunciati per procurato allarme. Il problema è che non si ricorda che proprio lei ha firmato un’ordinanza affinché i cittadini vogheresi facciano (a spese proprie) la derattizzazione dei propri spazi e tale ordinanza viene fatta in base all’art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/00 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”
Il capogruppo UDC Nicola Affronti la sbugiarda nel suo intervento leggendo l’ordinanza da lei stessa firmata dove parla di emergenza, ricordandole che sarebbe opportuno leggere bene cosa si firma, allora la sindaca dice che non c’è urgenza ed è tutto sotto controllo. La confusione regna sovrana.
qui l’intervento del nostro capogruppo Nicola Affronti:
Nell’ordinanza che la sindaca ha firmato sono contenute una serie di prescrizioni che se non attuate e/o rispettate da tutti i cittadini interessati, a questi ultimi potrà essere comminata una sanzione da € 500,00 di seguito riportiamo un estratto, il testo integrale dell’ordinanza lo potete trovare integralmente a questo link: https://voghera-api.municipiumapp.it/s3/8018/allegati/ord_00088_14-06-2024.pdf
IL SINDACO ORDINA
a tutti i proprietari e a tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità o amministrazione di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi), nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio del Comune, di:
– mantenere pulite le aree esterne delle proprietà private (spazi destinati a giardini, orti e/o a verde);
– eseguire lo sfalcio periodico dell’erba (almeno tre volte all’anno) delle aree esterne alla proprietà o delle aree in conduzione, nonché delle aree che, seppure agricole, si trovino nelle immediate vicinanze di fabbricati, salvo che queste ultime siano interessate da colture intensive, che seguiranno in tal caso i tempi naturali di raccolta dei prodotti stessi;
– non abbandonare rifiuti, in particolare quelli di tipo organico; tutti i rifiuti devono essere conferiti, per tipologia, negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, avendo cura di non lasciare nulla all’esterno di questi;
– prevenire in ogni caso la diffusione dei roditori infestanti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti che possano favorirne la nidificazione;
– chiudere, sigillandoli con materiali adeguati, tutti i fori, anche attorno al passaggio delle tubazioni e delle canalizzazioni, le fessure ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, pavimenti, soffitti, sia interni che esterni di tutti i fabbricati e con cura particolare per i fabbricati che ospitano attività legate al deposito, alla lavorazione e alla somministrazione di prodotti alimentari;
– dotare ogni apertura con l’esterno (prese d’aria, bocche di lupo, ecc.) di rete metallica a maglie non superiori a 4 mm, onde impedire il rifugio dei roditori infestanti;
– rendere inaccessibili i locali caldaia, ove possono, esservi condizioni di temperatura idonee alla nidificazione, i quadri elettrici e i locali di servizio che possano costituire punti di richiamo e di rifugio;
– conservare gli alimenti in contenitori ben chiusi;
– non lasciare in contenitori aperti o in luoghi accessibili i cibi degli animali domestici, se non per il tempo necessario al pasto;
– assicurare un’idonea attività di derattizzazione, eseguita a loro cura, spese e responsabilità, di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in
genere, distacchi, cunicoli, gallerie, ruderi, depositi avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente autorizzate allo svolgimento di tali attività, eseguendo un primo intervento entro e non oltre 30 giorni
dalla data di emissione della presente ordinanza ed un secondo intervento a distanza di circa 30 giorni dal primo; tali interventi dovranno eseguirsi nel rispetto dell’Ordinanza 12/07/2019 del Ministero della
Salute “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati”, come da ultimo prorogata con ordinanza Min. Salute 09/08/2023;
l’attività di derattizzazione dovrà essere particolarmente accurata ed estesa a tutti gli ambienti ed alle relative aree pertinenziali e/o superfici scoperte, in caso di fabbricati dismessi, disabitati e/o in disuso, nonché per cantieri edili di durata superiore ai 12 mesi e cantieri sospesi e/o abbandonati;
– consentire libero ed incondizionato accesso a tutti i funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
– conservare in originale il documento attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi, indicante l’indirizzo dell’area e/o stabile derattizzato, il nome del conduttore o del responsabile, la data dell’intervento, le specifiche sui mezzi tecnici e i prodotti utilizzati, rilasciato dalla Ditta esecutrice, per almeno due anni dalla data dell’intervento, ed esibirlo nel caso di accertamenti da parte degli organi di vigilanza;
a tutti i cittadini:
– di non distribuire alimenti a colombi o altri animali appartenenti alla fauna selvatica né su aree pubbliche, né su aree private;
– di non abbandonare nell’ambiente resti di cibo di qualunque genere.
AVVERTE
che, ferma restando l’applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia, la violazione e inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato con la presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267);